Art. 1423 c.c. — Inammissibilità della convalida
Il contratto nullo non puo' essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il contratto nullo non puo' essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1423 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di nullità del contratto, anche un atto formalmente qualificato come ricognizione o conferma può integrare non una mera convalida ma la rinnovazione del negozio nullo, con effetti costitutivi, qualora dall'interpretazione complessiva risulti la volontà di regolare nuovamente i rapporti giuridici tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata una inammissibile convalida di fideiussioni omnibus nulle, sulla base di un automatismo qualificatorio fondato sull'equiparazione tra "conferma" e convalida vietata, senza accertare, in concreto, se le dichiarazioni rese dai fideiussori fossero dirette a dar vita a un nuovo ed autonomo vincolo di garanzia, con efficacia ex nunc).
Art. 1423 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1418 c.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 177
Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La nullità vizia il contratto normalmente in modo insanabile (art. 1423) e può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (art. 1421). Non è ammesso che il decorso del termine convalidi il contratto (art. 1422), ma sono salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione estintiva delle azioni di ripetizione; in modo che solo l'adempimento può determinare, indirettamente, attraverso il decorso del tempo, il consolidamento della nuova situazione giuridica creata dal contratto nullo. Il contratto nullo si può però convertire in altro valido (art. 1424). Tale conversione viene fondata sulla volontà delle parti diretta a realizzare un concreto e comune intento pratico mediante il rapporto da esse costituito; perciò non si richiede soltanto che il contratto nullo abbia gli estremi obiettivi di altro contratto valido, ma deve potersi ritenere che questo contratto sarebbe stato voluto dalle parti se esse avessero conosciuto la nullità di quello che avevano concluso. Come si vede, la legge non ha riguardo alla conversione formale del negozio, ma a quella sostanziale, con la quale si dà effetto alla volontà che i contraenti avrebbero avuto se avessero preveduto che il negozio concluso era nullo. Attraverso un negozio giuridico, le parti mostrano di volere raggiungere un certo fine; il negozio da esse prescelto non ha, di fronte a questo fine, se non una funzione strumentale. In modo che è conforme alla buona fede che ciascuna parte rimanga vincolata agli effetti che si proponeva di trarre dal contratto nullo e che avrebbe ugualmente cercato di realizzare con altro contratto se si fosse rappresentata l'inefficienza giuridica di quello concluso. DELL'ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO. Dell'incapacità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 650
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1423 · fonte del testo
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