Cass. civ., Sez. III, sent. n. 560/2025
Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Mera conformità a modello ministeriale - Insufficienza - Fondamento.
L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata.
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Rv. 673504-04Rassegna di gennaio 2025, p. 68 ↗Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 l. 241/1990Dove leggere la sentenza