Art. 157
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 108 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso a se' e agli altri o riesce di pubblico scandalo, puo' essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante. L'ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorita' di pubblica sicurezza ed e' autorizzata dal pretore, previo accertamento medico. In caso di urgenza il ricovero e' disposto provvisoriamente dall'autorita' di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorita' giudiziaria. A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 157
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art157 · fonte del testo
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