Art. 154
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 170 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque sostanze o preparati ad azione stupefacente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere e case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella quantita' occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel primo comma. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale deve essere giustificato l'impiego delle sostanze medesime.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 154
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art154 · fonte del testo
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