Art. 150
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 63 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente non puo' aver luogo senza autorizzazione del Ministro per l'interno. Chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire duemila a diecimila. In caso di recidiva la pena e' sempre dell'arresto.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 150
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art150 · fonte del testo
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