Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 63 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente non puo' aver luogo senza autorizzazione del Ministro per l'interno. Chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire duemila a diecimila. In caso di recidiva la pena e' sempre dell'arresto.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 150

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art150 · fonte del testo