Art. 152
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 110 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, le vende e somministra senza prescrizione, o in quantita' superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identita' o altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorlina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda, da lire mille a diecimila, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 152
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art152 · fonte del testo
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