Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 110 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, le vende e somministra senza prescrizione, o in quantita' superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identita' o altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorlina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda, da lire mille a diecimila, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 152

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art152 · fonte del testo