Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 108 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende su presentazione di ricetta che non sia redatta secondo le norme dell'articolo precedente o a persona che non sia munita di carta di identita' o di documento equivalente, ovvero omette di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia ricette e di conservarla in originale e' punito con l'arresto fino ad un anno o con la ammenda da lire duemila a lire cinquemila. In caso di recidiva la pena e' sempre dell'arresto oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 155

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art155 · fonte del testo