Art. 155
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 108 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende su presentazione di ricetta che non sia redatta secondo le norme dell'articolo precedente o a persona che non sia munita di carta di identita' o di documento equivalente, ovvero omette di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia ricette e di conservarla in originale e' punito con l'arresto fino ad un anno o con la ammenda da lire duemila a lire cinquemila. In caso di recidiva la pena e' sempre dell'arresto oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 155
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art155 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.