Art. 153
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Articolo abrogato dalla l. 22 ottobre 1954, n. 1041.
Abrogato dal 27 novembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 27 novembre 1954. 51 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le pene stabilite nell'art. 446 del Codice penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una necessita' curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.aggiunto: Testo unico delle leggi sanitarie-art. 153
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art153 · fonte del testo
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