Art. 90
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 45 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il termine di un anno stabilito dall'art. 75 decorre per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, salvo che i giudizi stessi non debbano ritenersi abbandonati prima della scadenza del termine predetto in base alle disposizioni finora vigenti.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 90
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art90 · fonte del testo
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