Art. 69
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 62 parole tolte, 21 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: (Art. 44- 2° comma - eart. 45, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
tolto: Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui all'articolo precedente, puo' aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del pubblico ministero, anche d'ufficio.
tolto: Nella revocazione d'ufficio il giudizio e' preceduto da decreto in camera di consiglio sull'ammissione in rito, sentita il pubblico ministero.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 69
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art69 · fonte del testo
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