Art. 72
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ogni regime pensionistico ha le proprie peculiarità e caratteristiche, derivanti dalla specialità delle norme regolatrici, in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime contributivo che la determina; tali peculiarità, in caso di contestazione e di controversie sul diritto a pensione si riflettono anche sui giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme processuali applicabili.Non possono quindi porsi a confronto, perché affatto disomogenee, le situazioni delle parti private nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti e quelle delle parti di consimili procedimenti dinanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 72 r.d. 12 luglio 1934, n.1214 in relazione agli artt. 81, 91, 96, 174 e segg. c.p.c.; 2909 c.c., al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Art. 72 Testo unico Corte dei conti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Le doglianze mosse dal magistrato relatore nel giudizio sui conti avverso una serie di norme che inciderebbero sulla sua serenita` ed obiettivita` di giudizio e sulla sua indipendenza attengono allo stato giuridico del magistrato e, non interferendo in alcun modo sulla regolare costituzione dell'organo giudicante, riflettono violazioni solo potenziali od ipotetiche delle garanzie costituzionali poste a tutela della funzione giudiziaria, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 100 ultimo comma, 101, secondo comma e 108 secondo comma - degli artt. 1, 3, 65 e 72 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; 2, 8 e 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161; 10, 11 e 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 691; 4 del D. Lgs. 5 maggio 1948, n. 589; 60 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038). - Cfr. s. n. 194/70.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 100 cost. · Art. 101 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 20 parole tolte, 18 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 39, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
tolto: I giudizi avanti laaggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti tolto: sono pubblici. E' sempre sentito il pubblico ministero.aggiunto: -art. 72
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art72 · fonte del testo
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