Art. 91
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 74 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 9- 2° comma - R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048).
tolto: Il rendiconto che l'Alto Commissario per la citta' e provincia di Napoli deve presentare entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario al Ministero delle finanze, e' approvato con decreto Reale da registrarsi, previa revisione del rendiconto stesso, dalla Corte dei conti alla quale l'Alto Commissario invia direttamente i documenti giustificativi.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 91
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art91 · fonte del testo
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