Art. 89
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 74 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 9, R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257;art. 2, R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 83 art. 420, R. D. 3 marzo 1934, n. 383).
tolto: I conti consuntivi della Provincia di Roma a tutto l'esercizio 1921 incluso e quelli della soppressa Provincia di Caserta a tutto il 30 giugno 1927 sono sottoposti al giudizio della competente Sezione speciale e, in caso di appello, ne giudica la Corte a Sezioni riunite.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 89
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art89 · fonte del testo
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