[1](Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395).

[2]Il limite di eta', per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti e' fissato al compimento degli anni settanta. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 dicembre 1961, n. 1345

15

La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Il limite di eta' fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere".

Testo vigente dal 17 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 17 gennaio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 dicembre 1961, n. 1345

    La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Il limite di eta' fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art9 · fonte del testo