[1](Art. 14, 25 - 3° comma - e 37, Legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, R. D. 28 giugno 1912, n. 728; art, 81, 82, 83 - 1° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, R. D. 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, R. D. 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, R. D. 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, Legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

[2]I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.

[3]La Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 23219/2026

    14 luglio 2026

    In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l'eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione, sicché la dedotta incoerenza tra l'avvenuto proscioglimento in sede penale e l'affermata sussistenza della responsabilità erariale, in relazione alla medesima condotta, non integra una questione esorbitante dai limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile.

    Art. 52 · Art. 530 c.p.p.

    Rassegna di luglio 2026, p. 13

Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art52 · fonte del testo