[1](Art. 3 - 3° comma - R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4 Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.

[3]Con le stesse modalita', ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

[4]Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, e' vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art10 · fonte del testo