L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di eta', del personale sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico, avra' inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente. A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di eta' abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di eta' e trentacinque di servizio.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art364 · fonte del testo