[1](Art. 11 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 13 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

[2]((Tutti gli avvocati dello Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di eta')).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 gennaio 1942, n. 117

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1942

Il Regio Decreto 2 gennaio 1942, n. 117 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo precedente concernente il collocamento a riposo dei vice avvocati dello Stato e' attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di eta', a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, fermo restando il requisito di quaranta anni di servizio".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art34 · fonte del testo