Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 97/1980

    Ha colpito questo articolo
    25 giugno 1980

    Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) gli artt. 86, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 116 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, negli stessi limiti di cui alla contestuale pronuncia riguardante gli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313, stante la identità del contenuto precettivo (e cioè nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato).

    Art. 114 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 109 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 86 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1980 al 7 ottobre 2016. 233 parole tolte, 18 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: (Art. 64, R. D. 12 luglio 1923, n, 1491).

tolto: I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro per le finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

tolto: Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, e' esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla Segreteria dellaaggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti tolto: o spedito alla Segreteria medesima mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.aggiunto: -art. 86

tolto: Per l'infermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.

tolto: Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68 e 71.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art86 · fonte del testo