Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 132 parole tolte, 21 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: (Art. 42 e 44 - 1° e 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

tolto: Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, nel termine di tre anni quando:

tolto: a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

tolto: b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;aggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 68

tolto: c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

tolto: d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.

tolto: Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni, il ricorso per revocazione dovra' presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsita' dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art68 · fonte del testo