Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, e 4, d.lgs. 5 maggio 1948 n. 589 - impugnati in quanto riservano al Governo, con piena discrezionalità, la nomina del procuratore generale della Corte dei Conti - difetta di pregiudizialità, ed è perciò inammissibile per irrilevanza, essendo stata sollevata contestualmente alla decisione del merito della controversia oggetto del giudizio 'a quò.
Art. 7 Testo unico Corte dei conti · Art. 4 ((Riassetto)) dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti · Art. 3 cost. · Art. 100 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il procuratore generale ed i vice procuratori generali sono scelti fra i magistrati della Corte dei conti di pari grado o del grado immediatamente inferiore. I vice procuratori generali sono nominati con le modalita' di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e con le stesse modalita' e' disposto il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle, a loro domanda o per esigenze di servizio. Al procuratore generale ed ai vice procuratori generali e' estesa la disposizione dell'art. 8, ed ai vice procuratori generali quella dell'art. 9 del citato testo unico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;589~art4 · fonte del testo
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