[1](Art 83 - 2° e 3° comma - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16 - 1° comma Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]I direttori generali e i capi di servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilita', a norma del precedente articolo, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

[3]La denunzia deve essere immediata.

[4]Quando nel giudizio di responsabilita' la Corte accerti che, per dolo o colpa grave fu omessa la denunzia, a carico di personale dipendente, puo' condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art53 · fonte del testo