[1](Art. 73 - 2° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

[2]Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art58 · fonte del testo