La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprieta' dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unita' produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza, a quelli insediati sui fondi in qualita' di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative. 1 Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unita' fondiarie di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma. 1 Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della "Cassa". Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 agosto 1971, n. 817

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La L. 14 agosto 1971, n. 817 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' abolita la autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". La medesima legge ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' fissato in lire ottomila.

Testo vigente dal 29 ottobre 1971

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1965 al 29 ottobre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 agosto 1971, n. 817

    La L. 14 agosto 1971, n. 817 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' abolita la autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". La medesima legge ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' fissato in lire ottomila.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art12 · fonte del testo