E' autorizzata, la spesa di lire 49 miliardi e 200 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina per gli interventi di cui all'articolo 12. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 6 miliardi e 500 milioni nell'esercizio finanziario 196 a lire 8 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art22 · fonte del testo