Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, l'esecuzione e' sospesa per un anno se il coltivatore, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiari di essere disposto ad acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre disposizioni concernenti la formazione della proprieta' coltivatrice. In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella concessione delle agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art11 · fonte del testo