Le modalita' di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente articolo 12 nonche' le condizioni e l'importo dei rimborsi alla "Cassa", saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. La "Cassa" determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uopo recate dal successivo articolo 22, incrementate dalle quote di rimborso. Le attivita' finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo formeranno oggetto di separata gestione da parte della "Cassa".

Testo vigente dal 9 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art13 · fonte del testo