Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo 1, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprieta' contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 451, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli atti, ai titoli, alle formalita' e a quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese - in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge - le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 12 che sono considerati, a tutti gli effetti, attivita' di formazione di proprieta' contadina. Nessuna imposta o tassa e' dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente articolo 8.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art25 · fonte del testo