In tema di spese legali, la formula utilizzata per motivare la compensazione non può essere letta di per sé sola, ma - anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, che ha previsto che la compensazione possa essere disposta anche qualora sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", oltre a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile - va calata, volta per volta, nel contesto della specifica questione affrontata in giudizio, sicché il riferimento alla "natura della controversia" si traduce in una mera enunciazione astratta o pura formula di stile, integrante vizio sindacabile in sede di legittimità, ove non trovi riscontro nella specifica ipotesi processuale cui accede, ma deve, viceversa, ritenersi adeguata motivazione della scelta di compensare le spese laddove trovi congruenza con la realtà processuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'idoneità del riferimento alla "natura della controversia" a sorreggere la scelta della compensazione, in relazione al decreto di omologa dell'accertamento, ex art. 445-bis c.p.c., con il quale veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo, configurante una pronuncia, non di accoglimento, bensì di reiezione della domanda iniziale).
Art. 13 · Art. 92 c.p.c. · Art. 445-bis c.p.c.
Rassegna di luglio 2026, p. 104