((1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero")) La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 11 novembre 2014

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23314/2026

    15 luglio 2026

    In tema di spese legali, la formula utilizzata per motivare la compensazione non può essere letta di per sé sola, ma - anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, che ha previsto che la compensazione possa essere disposta anche qualora sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", oltre a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile - va calata, volta per volta, nel contesto della specifica questione affrontata in giudizio, sicché il riferimento alla "natura della controversia" si traduce in una mera enunciazione astratta o pura formula di stile, integrante vizio sindacabile in sede di legittimità, ove non trovi riscontro nella specifica ipotesi processuale cui accede, ma deve, viceversa, ritenersi adeguata motivazione della scelta di compensare le spese laddove trovi congruenza con la realtà processuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'idoneità del riferimento alla "natura della controversia" a sorreggere la scelta della compensazione, in relazione al decreto di omologa dell'accertamento, ex art. 445-bis c.p.c., con il quale veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo, configurante una pronuncia, non di accoglimento, bensì di reiezione della domanda iniziale).

    Art. 13 · Art. 92 c.p.c. · Art. 445-bis c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 104

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17683/2026

    3 giugno 2026

    In tema di compensazione delle spese processuali nel processo tributario, la nuova formulazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotta dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015 - che, disciplinando la compensazione nel processo tributario in via autonoma rispetto al processo civile, ha imposto l'obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano -, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, è immediatamente applicabile ai processi pendenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2016).

    Art. 13 · Art. 15 Disposizioni sul processo tributario · Art. 9 Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario · Art. 92 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 220

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 77/2018

    Ha colpito questo articolo
    19 aprile 2018

    È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Nel caso di specie, l'interveniente è titolare non di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, la cui posizione soggettiva sia incisa dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ).

    Art. 92 c.p.c. · Art. 13 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 190/2018

    Questione inammissibile
    19 ottobre 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in legge n. 162 del 2014, censurato dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi. La sentenza n. 77 del 2018, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanze n. 211 del 2017, n. 137 del 2017 e n. 38 del 2017 ).

    Art. 92 c.p.c. · Art. 13 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2014 al 11 novembre 2014. 5 parole tolte, 11 parole aggiunte.

aggiunto: 1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: tolto: « aggiunto: "Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di aggiunto: assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza aggiunto: rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare aggiunto: le spese tra le parti, parzialmente o per interotolto: , le spese tra le parti.».aggiunto: " La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art13 · fonte del testo