Art. 181 fallimento — Chiusura della procedura

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di ((nove mesi)) dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. 44 63

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

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Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

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Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 21 agosto 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 181 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20959/2026

    20 giugno 2026

    Se nel corso della fase esecutiva di un concordato preventivo omologato viene raggiunto un accordo avente ad oggetto il riscadenziamento di uno o più crediti, ex art. 67, comma 3, lett. d) l.fall., non v'è luogo ad una modifica del piano concordatario e l'emissione del decreto di cui all'art. 136 l.fall. (con il quale si dà atto della intervenuta esecuzione della proposta concordataria) non produce effetti esdebitativi sul credito oggetto di pattuizione; l'accordo così raggiunto fra il debitore ritornato in bonis ed il suo creditore, sotto la loro responsabilità, contiene tuttavia un riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., che può fondare l'ammissione al passivo del fallimento dello stesso debitore, ove successivamente intervenuto.

    Art. 181 fallimento · Art. 67 fallimento · Art. 185 fallimento · Art. 1988 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 55

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20960/2026

    20 giugno 2026

    In tema di concordato preventivo, qualora, durante la fase esecutiva del concordato omologato, i creditori rimasti insoddisfatti, anziché chiederne la risoluzione a norma dell'art. 186 l.fall., sottoscrivano con il debitore, già tornato in bonis con l'omologa, un accordo ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., basato su un nuovo piano di risanamento con riscadenzamento dei debiti, dallo stesso nascono nuovi crediti verso il debitore, senza che si determini una modifica della proposta e del piano di concordato e ferma restando l'obbligatorietà del concordato omologato, con i conseguenti effetti esdebitatori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto la domanda di insinuazione al passivo proposta dal cessionario dei crediti di una banca, sul presupposto che non potessero essere fatti valere crediti anteriori alla domanda di concordato o derivanti dalle obbligazioni assunte con il piano concordatario, sebbene i crediti azionati fossero sorti dall'accordo concluso durante la fase esecutiva del concordato).

    Art. 181 fallimento · Art. 67 fallimento · Art. 136 fallimento · Art. 184 fallimento

    Rassegna di giugno 2026, p. 56

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 2005 al 21 agosto 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di tolto: sei aggiunto: nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art181 · fonte del testo