Art. 180 fallimento — Giudizio di omologazione

Se il concordato e' stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordatoqualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. ((Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione)) da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.50

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

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Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 25 agosto 2021

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 180 fallimento, dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interl. n. 27546/2026

    22 ottobre 2026

    La Sezione Prima civile ha disposto il rinvio, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione del diritto dell’Unione europea in punto di esatta individuazione dell’accesso alla ristrutturazione preventiva degli imprenditori in difficoltà finanziaria, nonostante il voto espresso negativo dei creditori pubblici e in particolare in relazione alle seguenti questioni: «se gli artt. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 23 della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, dove consentono al debitore l’accesso ai quadri di ristrutturazione in caso di insolvenza superabile o regolabile con il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa, ostino all’applicazione di una disciplina di diritto interno costituita dagli artt.160, 161, 177 e 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) interpretata nel senso che: a) il debitore può anche aver dato causa all’insolvenza deliberatamente e preordinatamente; b) l’omologazione del concordato è obbligatoriamente pronunciata dall’autorità giudiziaria in caso di voto negativo espresso manifestato nel giudizio dal creditore pubblico (Fisco), quando il relativo credito, ammesso al voto, sia determinante per il raggiungimento della maggioranza di approvazione, nonostante il creditore stesso si opponga all’omologazione ed essendo sufficiente per la stessa il superamento del solo giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare»; «se la previsione dell’approvazione forzosa della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell’art.180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nonostante il voto negativo espresso del creditore pubblico (Fisco) e purché esso sia determinante, restando sufficiente la sola convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione fallimentare, sia compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato relativi alle “imprese in difficoltà”, per quanto consentito dall’art. 107, comma 1 e comma 3 lett. c) del TFUE, come definito dagli OASR (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà - Comunicazione della Commissione - 2014/C 249/01)».

    Art. 180 fallimento · Art. 160 fallimento · Art. 161 fallimento · Art. 177 fallimento

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10819/2025

    24 aprile 2025

    Il giudicato esterno formatosi sull'annullamento del decreto di inammissibilità del concordato preventivo non estende i suoi effetti alle domande di fallimento riunite al procedimento concordatario, in quanto il deducibile, che resta coperto dal giudicato, va riferito a tutte le premesse logiche essenziali e indefettibili e, in particolare, a tutte le questioni preliminari, ma non può investire anche le questioni "a valle" della decisione (come, nella specie, quelle relative al merito e ai presupposti in sé della domanda di fallimento).

    Art. 180 fallimento · Art. 183 fallimento

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 44 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2021

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2020 al 25 agosto 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di tolto: voto aggiunto: adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art180 · fonte del testo