Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia ed ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere piu' restrittivo il regime esistente. Le Parti Contraenti semplificano, per tutto quanto possibile, le formalita' di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si accordano per raggiungere questa semplificazione.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art63 · fonte del testo