Le Parti contraenti si consultano al fine di facilitare i movimenti dei capitali tra gli Stati membri della Comunita' e la Grecia che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo. Le Parti Contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Grecia di capitali provenienti dai paesi della Comunita' che possano contribuire allo sviluppo dell'economia greca. I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Grecia ad un altro Stato membro o ad un paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art62 · fonte del testo