[1]AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le normative nazionali di ciascuna Parte. 3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del Burkina Faso, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con i due Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorita' competenti per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate delle Parti. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' previste all'Articolo 10 del presente Accordo.

Testo vigente dal 25 maggio 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;72~accordo-art11 · fonte del testo