[1]' di trasmissione degli atti e dei documenti

[2]1. Nel prestarsi reciproca assistenza giudiziaria i tribunali delle due Parti Contraenti comunicano per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilita' per le Parti Contraenti di trasmettere gli atti per via diplomatica.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art9 · fonte del testo