[1]degli atti

[2]Gli atti ed i documenti devono essere redatti nella lingua della Parte Contraente richiesta o essere corredati da una traduzione in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo la legge della Parte richiedente.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art10 · fonte del testo