[1]dell'assistenza giudiziaria

[2]L'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone comprende la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e l'esecuzione di atti processuali relativi alla escussione di testimoni, all'interrogatorio delle parti, alla nomina dei periti, ai sopralluoghi ed a qualsiasi altro atto di procedura.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art8 · fonte del testo