[1]'assistenza giudiziaria

[2]1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone alle condizioni della presente Convenzione. 2. Ai sensi della presente Convenzione, per "tribunale" si intende ogni autorita' giurisdizionale competente in materia civile, commerciale e di stato delle persone secondo la legislazione in vigore nello Stato cui detta autorita' appartiene.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art7 · fonte del testo