La domanda di assistenza giudiziaria gratuita puo' essere presentata alla commissione competente per il gratuito patrocinio della Parte Contraente di cui l'interessato e' cittadino. Tale commissione trasmette la predetta domanda, unitamente al certificato previsto all'articolo 4, alla commissione competente dell'altra Parte Contraente in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art5 · fonte del testo