[1]giudiziaria

[2]In armonia coi principi di collaborazione richiamati nel preambolo della presente Convenzione, le due Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare e a sviluppare la collaborazione nella materia giudiziaria e degli studi giuridici per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia con i seguenti mezzi: 1. Scambio di informazioni, ricerche ed esperienze nella materia giudiziaria e degli studi giuridici. 2. Scambio delle opere della dottrina giuridica, delle raccolte delle leggi fondamentali e delle decisioni giurisdizionali che disciplinano la magistratura. 3. Concessione di borse di studio ai magistrati dei rispettivi paesi e agevolazioni in ordine allo studio, alla ricerca e all'addestramento presso le relative istituzioni dell'altra Parte. 4. Intensificazione di scambi di visite tra i magistrati dei due rispettivi Paesi e agevolazioni per l'accesso allo studio dei sistemi giudiziari e della cultura giuridica dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art23 · fonte del testo