cooperazione fra le Parti e effettuata nei seguenti campi: 1. formazione/addestramento; 2. scambi di informazioni sull'organizzazione della difesa e sui concetti delle rispettive dottrine e politiche militari; 3. collaborazione ed assistenza nel settore tecnico-logistico nei suoi vari aspetti; 4. collaborazione ed assistenza nel settore sanitario; 5. scambi di informazioni, visite ed assistenza reciproca nel settore marittimo, con particolare riferimento alle attivita' portuali e di guardia costiera per il controllo delle acque e per la prevenzione delle attivita' illecite in mare; 6. consulenza nel settore idrografico e cartografico; 7. collaborazione ed assistenza nel settore meteorologico; 8. scambi di di informazioni, documentazione e consulenza nel settore legislativo militare, della contrattistica e della storia militare; 9. consulenza ed assistenza nel settore del concorso militare a compiti di protezione civile; 10. scambi di visite per attivita' comuni nel settore dello sport militare; 11. consulenza nel settore dell'industria militare. I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Pani si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

Testo vigente dal 8 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;48~accordo-art4 · fonte del testo