[1]La cooperazione fra le Parti sara' effettuata nei seguenti campi:

[2]1. Concetti di difesa e sicurezza, lineamenti evolutivi delle rispettive dottrine militari.

[3]2. Controllo degli armamenti, riduzione delle Forze Armate.

[4]3. Scambio di esperienze riguardanti l'organizzazione della difesa, l'addestramento, il servizio militare, l'approvvigionamento, l'organizzazione del servizio sanitario, la cultura, la legislazione militare, la storia, la geografia e la topografia militare, l'idrografia.

[5]4. Studio delle possibilita' di svolgimento di azioni congiunte per il mantenimento della pace nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa e del programma "Partnership for Peace", nonche' per le ricerche e il salvataggio in mare.

[6]5. Addestramento militare e formazione dei Quadri mediante lo scambio e l'ammissione di frequentatori.

[7]Altri campi, per consenso delle Parti.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;398~accordo-art5 · fonte del testo