[1]FORME DI COOPERAZIONE

[2]La cooperazione fra le Parti Contraenti comprendera' le seguenti attivita': a. incontri tra Ministeri della Difesa, Comandanti in Capo, loro vice ed altri Funzionari autorizzati dalle Parti; b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti; c. organizzazione e partecipazione ad attivita' addestrative, corsi ed esercitazioni militari; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; f. contatti fra istituti militari similari; g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze e corsi; h. visite di navi, aerei ed altre strutture militari; i. scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche; j. scambio nel campo delle attivita' culturali e sportive; k. tutti gli altri programmi ed attivita' scelti di comune accordo da entrambe le Parti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art4 · fonte del testo