[1]DI COOPERAZIONE

[2]La cooperazione fra le Parti puo' comprendere i seguenti campi: a. sicurezza e politica di difesa; b. peace-keeping e operazioni umanitarie; c. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti; d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale; e. formazione e addestramento; f. questioni relative alla polizia militare; g. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari; h. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai relativi Ministeri della Difesa; i. logistica per la difesa; j. Medicina, sport, storia militare e diritto. La cooperazione militare puo' non essere limitata ai campi sopra menzionati. Le Parti potranno individuare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art3 · fonte del testo