[1]Aree di cooperazione

[2]Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree:

  • 1)politica di difesa e sicurezza;
  • 2)ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;
  • 3)approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;
  • 4)supporto logistico;
  • 5)operazioni umanitarie e di supporto alla pace;
  • 6)industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
  • 7)organizzazione delle Forze Armate, la struttura, l'acquisizione e la gestione delle Forze Armate, amministrazione e gestione delle risorse umane;
  • 8)protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attivita' militari;
  • 9)formazione ed addestramento in campo militare;
  • 10)polizia militare;
  • 11)sanita' militare;
  • 12)storia e cultura militare;
  • 13)sport militare e
  • 14)altri settori militari di interesse comune concordati dalle Parti o dalle loro Competenti Autorita'.

Testo vigente dal 27 novembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-08;135~accordo-art4 · fonte del testo