cooperazione fra le Parti Contraenti avra' luogo nei seguenti campi: a. sicurezza e politica di difesa; b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa; c. importazione, esportazione e transito di armamenti; d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie; e. rispetto dei trattati internazionali su difesa, sicurezza e controllo degli armamenti; f. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, amministrazione e gestione del personale; g. formazione/addestramento; h. questioni relative alla polizia militare; questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari; l. servizi sanitari militari; m. storia militare; n. sport militare. I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti Contraenti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

Testo vigente dal 30 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;19~accordo-art3 · fonte del testo