Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 25 novembre 2003

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 269/2009

    Questione inammissibile
    23 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, assoggetta al medesimo termine di decadenza le azioni promosse in via giudiziaria volte al riconoscimento dei benefici connessi allo stato di invalidità civile, di cecità, di sordomutismo, di handicap e di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e, dall'altro, non prevede un diverso termine di decadenza per colui che agisce per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in ragione della gravità delle condizioni sanitarie di cui è portatore. Il rimettente, infatti, affidando alla Corte il compito di individuare il termine diverso da quello previsto dalla disposizione censurata, sollecita l'esercizio di un potere riservato alla discrezionalità del legislatore. Inoltre, omettendo di formulare un petitum specifico, lascia indeterminato l'ambito dell'intervento della Corte.

    Art. 42 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 274/2006

    Questione infondata
    7 luglio 2006

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 236, censurato in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 Cost.. Tale disposizione, la quale interpreta l'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto - sgravi contributivi per le imprese agricole site nei territori montani o in zone agricole svantaggiate - non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (sgravio contributivo in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno e fiscalizzazione del contributo di malattia in favore delle imprese agricole tout court ), non può ritenersi irragionevole dal momento che, nella norma interpretata, il divieto di cumulabilità delle agevolazioni contributive era, sin dall'inizio, una delle possibili letture. > >- La legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario: sul punto v., citate, sentenze n. 39 e n. 135/2006, n. 291/2003, n. 374/2002. > >- V., citate, sentenze nn. 341 e 26/2003.

    Art. 44 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 · Art. 3 cost. · Art. 72 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326~art1 · fonte del testo