[1]Validita' e Cessazione

[2]I. Questo Accordo restera' in vigore fino a che una delle due Parti decidera', in ogni momento, di denunciarlo.

[3]2. La volonta' di una delle due Parti di denunciare questo Accordo dovra' essere notificata alla Controparte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, e produrra' effetti dopo novanta (90) giorni dalla ricezione della notifica dalla Controparte.

[4]3. La cessazione di questo Accordo non incidera' sui programmi e sulle attivita' in corso derivanti dallo stesso, se non deciso diversamente dalle Parti.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art14 · fonte del testo