[1]Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, e' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza creare antinomie con le rispettive normative nazionali. 3. I Programmi di attuazione che implementeranno il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno elaborati, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Mongolia, sulla base di interessi reciproci, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri e con le competenti Autorita' per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate, qualora possibile. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'art. 10 (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;139~accordo-art11 · fonte del testo