[1]AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, e' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger, su base di interesse reciproco, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorita' competenti per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate delle due Parti. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate all'Articolo 10 (ENTRATA IN VIGORE).

Testo vigente dal 12 agosto 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-07-29;80~accordo-art11 · fonte del testo